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Gestire un accertamento esecutivo

Descrizione

Gestire un accertamento esecutivo

Il Comune, nell'ambito della propria attività di controllo, può notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale la dichiarazione andava presentata o il versamento è stato o doveva essere effettuato, avviso di accertamento per omessa, tardiva o infedele dichiarazione oppure per mancato o parziale o tardivo pagamento dell'imposta.

Il Comune verifica la regolarità della posizione dei contribuenti e notifica un avviso di accertamento per informarli dell’esistenza di un loro debito tributario, secondo quanto risulta dalla documentazione in suo possesso, con l'indicazione dell'importo da pagare comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi.

Il contribuente destinatario di un avviso di accertamento o di un provvedimento di rimborso relativo ai tributi comunali, nel caso riscontri inesattezze o errori, può chiedere il riesame in autotutela dell’atto amministrativo, al fine di ottenere un provvedimento di annullamento o di rettifica dell'atto, senza la necessità di ricorrere agli organi giurisdizionali.

Esempi di inesattezze sono:

  • errori di persona
  • errori logici o di calcolo
  • doppia imposizione
  • mancata considerazione di versamenti regolarmente effettuati
  • mancata considerazione di aliquote agevolate, detrazioni ecc.

La domanda va presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, deve essere motivata e deve evidenziare l'errore commesso. É inoltre necessario, allegare la documentazione probatoria che non è in possesso dell'ente (ad esempio bollettini di pagamento, notifiche di rendite, ecc.). La domanda non interrompe i termini per il pagamento né per la proposizione del ricorso e deve quindi essere tempestivamente presentata.

Approfondimenti

Sulla base di un apposito Regolamento Comunale, il contribuente che dichiari di versare in condizione di temporanea e obiettiva difficoltà economica, può chiedere la ripartizione del pagamento degli importi accertati, comprensivi di sanzioni ed interessi, in rate mensili dilazionate  come segue:

  • fino a 100,00 €, nessuna rateizzazione
  • da 100,01 € a 500,00 €, fino a quattro rate mensili
  • da 500,01 € a 3.000,00 €, da cinque a 12 rate mensili
  • da 3.000,01 € a 6.000,00 €, da 13 a 24 rate mensili
  • da 6.000,01 € a 20.000,00 €, da 25 a 36 rate mensili

L’importo minimo di ciascuna rata è pari a 100,00 euro.

L’istanza di rateazione deve essere presentata entro quarantacinque giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento. In caso di proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l’avviso di accertamento, il debitore decade dal beneficio e si procede alla riscossione coattiva di quanto complessivamente dovuto, con applicazione delle sanzioni piene. In caso di tardiva presentazione dell’istanza, il numero delle rate verrà ridotto in funzione dei mesi di ritardo.

Nel caso di più avvisi di accertamento riferiti al medesimo tributo, è possibile la rateazione contestuale di tutti gli importi dovuti applicando le soglie di frazionamento sopra indicate.

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