Descrizione

Per tutelare i propri diritti, il cittadino può chiedere di visionare o estrarre una copia dei documenti amministrativi posseduti dalla Pubblica Amministrazione.
La Legge 07/08/1990, n. 241 garantisce questo diritto per favorire la partecipazione e per assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’attività amministrativa.
L’accesso può essere esercitato in via informale, mediante richiesta anche verbale, all’ufficio competente qualora in base alla natura del documento richiesto non sorgano dubbi sulla legittimazione e sull’identità del richiedente, non risulti l’esistenza di controinteressati e sia possibile l’accoglimento immediato.
Si parla invece di accesso formale quando non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, in quanto l’ufficio deve ricercare i documenti o sorgono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sull’esistenza di controinteressati, sulla sussistenza dell’interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. In questo caso, il richiedente è invitato a presentare all’ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) formale istanza scritta.
Il procedimento può essere differito, ad esempio, quando i documenti chiesti fanno parte di un procedimento non ancora concluso.