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Dichiarare la tassa sui rifiuti (TARI)

Descrizione

Versare la tassa sui rifiuti (TARI)

TARI è l'acronimo di "Tassa Rifiuti", è la tassa comunale sui rifiuti destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Approfondimenti

Il servizio è destinato a chi possiede, occupa o detiene, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.):

  • locali (quindi tutte le strutture fissate al terreno e chiuse minimo su tre lati)
  • aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani (ad esempio aree scoperte di utenze non domestiche che utilizzano queste zone come “accessorie” all'attività svolta come quelle utilizzate per il deposito delle merci).

Sono invece escluse:

  • le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi
  • le aree comuni condominiali descritte nel Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 1117, Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

La tassa sui rifiuti la paga chi occupa l'immobile indipendentemente se proprietario o inquilino in affitto.

Se l'immobile è utilizzato per periodi minori o uguali a sei mesi, per questo periodo l'imposta è dovuta per intero solo dal proprietario.

L'unità di misura su cui applicare la tariffa è la superficie calpestabile, cioè i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature. Per le utenze domestiche la tariffa viene calcolata in base alla superficie calpestabile dell’alloggio e al numero di occupanti.

Il Comune di Muggiò ha applicato ed applica alle superfici dichiarate/accertate la c.d. “TA.RI. MONOMIA” prevista dall’articolo 1, comma 652, della Legge 27/12/2013, n. 147.

L’art. 14, del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TA.RI.), infatti, testualmente recita: “A norma dell’articolo 1, comma 652, della citata Legge 10/10/2014, n. 147, la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti. Fino alla realizzazione dei sistemi di misurazione puntale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico previsti dall’articolo 1, comma 667, della citata L. 147/2014:

a) le categorie di utenza domestica e non domestica continuano ad essere quelle individuate dall’articolo 9 del regolamento comunale per l’applicazione della tassa rifiuti solidi urbani (TA.R.S.U.),  riportate nell’Allegato B) al presente regolamento;

b) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche ed utenze non domestiche è ottenuta utilizzando i coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4a dell’Allegato 1) al D.P.R. 158/1999. Calcolando le quantità medie di produzione di rifiuti espresse in misura di kg/mq./anno per ciascuna categoria di utenza non domestica e moltiplicando le stesse per le superfici già censite ai fini TA.R.S.U./TA.R.E.S./TA.RI., si ottiene la quantità media di produzione dei rifiuti derivante dalle attività produttive. Per differenza è possibile calcolare la percentuale di incidenza delle utenze domestiche…omissis…”;

La tassazione ha come base imponibile esclusivamente i metri quadrati occupati con l’applicazione di alcune riduzioni previste dall’art. 19 del Regolamento Comunale:

a) abitazioni con unico occupante: riduzione del 33,33%;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e che l’interessato dichiari espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: riduzione del 30%;

c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all'estero, per più di sei mesi all'anno, a condizione che l’interessato dichiari espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: riduzione del 30%;

d) agricoltori che occupano la parte abitativa del fabbricato rurale: riduzione del 30%.

e) abitazioni non locate o non date in comodato d’uso, possedute in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia: riduzione del 66,66%

Calcolare la TARI per una utenza domestica

Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la tariffa/mq. 

Calcolare la TARI per una utenza non domestica

Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la per la tariffa/mq. della categoria di appartenenza.

A tale somme occorre aggiungere un ulteriore 5% a comprendere il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, art. 19).

Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dal versamento della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 238, com. 10).

La scelta delle utenze non domestiche deve essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.

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