Descrizione

La dichiarazione IMU deve essere presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili dal soggetto passivo, cioè da chi deve pagare il tributo.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi alla prima dichiarazione, pertanto non deve essere periodicamente presentata, se non subentrano modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
Gli enti non commerciali che possiedono immobili oggetto dell'esenzione di cui Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, art. 7, com. 1, let. i sono tenuti a inviare, esclusivamente con modalità telematica la dichiarazione IMU/TASI ENC al Dipartimento delle finanze.
Approfondimenti
È obbligatorio presentare la dichiarazione IMU nei seguenti casi:
- quando ci sono state variazioni rispetto alle dichiarazioni ICI o IMU già presentate
- quando si sono verificate variazioni che non sono conoscibili dal Comune (e quindi il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria)
- quando le modifiche che determinano un diverso importo dell'imposta dovuta sono relative a riduzioni d'imposta (come nel caso dei fabbricati di interesse storico o artistico o nel caso e dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, dei terreni agricoli o terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola). Le riduzioni vanno dichiarate sia quando si acquista che quando si perde il relativo diritto
- per gli immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI (modello unico informatico)
- quando il contribuente non ha chiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale.
Per un'elencazione esaustiva, consulta le istruzioni ministeriali.
Tra i casi più ricorrenti in cui si presenta la dichiarazione IMU si ricordano i seguenti:
- nel caso in cui i coniugi, non legalmente separati, abbiano la dimora e residenza in due immobili diversi nel medesimo comune al fine di comunicare su quale dei due si è usufruito delle agevolazioni per l'abitazione principale
- per il coniuge assegnatario della ex casa coniugale solo nel caso in cui il Comune nel quale è ubicata la ex casa coniugale NON coincide con quello in cui si è sposato oppure con il Comune dove è nato
- per le aree fabbricabili al fine di comunicare il valore imponibile dell'area
- per i cosiddetti "beni merce"
- gli immobili concessi in locazione finanziaria
- gli immobili assegnati al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa
- gli immobili per i quali viene costituito o cessa un diritto reale di godimento (ad esempio l'usufrutto o il diritto di abitazione al coniuge superstite).
Dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell’art. 1, comma 48, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (legge di bilancio 2021), è introdotta una riduzione pari al 50% dell’imposta municipale unica (IMU) per i pensionati residenti all’estero e iscritti all’AIRE (titolari di pensione maturata in regime di convenzione Internazionale con l’Italia).
La riduzione potrà riguardare un solo immobile destinato ad uso abitativo, posseduto a titolo di proprietà o usufrutto. La stessa è concessa a condizione che l’unità immobiliare posseduta non venga concessa in locazione o comodato d’uso.
La dichiarazione IMU non deve essere presentata quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche attraverso il Modello Unico Informatico (MUI). Si tratta del modello tramite il quale i notai effettuano la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.
In particolare, l'utilizzo del MUI è obbligatorio dal 15 giugno 2004 per gli atti di compravendita di immobili e per gli adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione, a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; dal 1° giugno 2007, invece, per tutti gli altri atti formati o autenticati da quella data.
Ad esempio, in caso di acquisto dell’immobile la dichiarazione non deve essere presentata in quanto il notaio ha già trasmesso il MUI (Modello Unico Informatico).