Descrizione

Sulla base di un apposito Regolamento Comunale, il contribuente che dichiari di versare in condizione di temporanea e obiettiva difficoltà economica, può chiedere la ripartizione del pagamento degli importi accertati, comprensivi di sanzioni ed interessi, in rate mensili dilazionate come segue:
a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
e) da euro 6.000,01 da venticinque a trentasei rate mensili.
L’importo minimo di ciascuna rata è pari a 100,00 euro.
L’istanza di rateazione deve essere presentata entro quarantacinque giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento. In caso di proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l’avviso di accertamento, il debitore decade dal beneficio e si procede alla riscossione coattiva di quanto complessivamente dovuto, con applicazione delle sanzioni piene. In caso di tardiva presentazione dell’istanza, il numero delle rate verrà ridotto in funzione dei mesi di ritardo.
Nel caso di più avvisi di accertamento riferiti al medesimo tributo, è possibile la rateazione contestuale di tutti gli importi dovuti applicando le soglie di frazionamento sopra indicate.
Il mancato versamento anche di una sola rata entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione: l’importo dovuto, al netto di quanto già versato, sarà oggetto di riscossione coattiva con applicazione delle sanzioni piene.
In caso di riscossione coattiva, la domanda di rateizzazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate.